Codice civile
Art. 2407 c.c. — Responsabilità
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale
Testo dell'articolo
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Un danno è imputato alla violazione dei doveri professionali del sindaco.
Sono richiesti diligenza, verità delle attestazioni e segreto. Fuori dal dolo il testo limita la responsabilità a quindici, dodici o dieci volte il compenso annuo percepito, secondo gli scaglioni legali.
Vanno provati violazione, danno e nesso causale. La massima ufficiale 1390/2026 esclude il nuovo tetto per fatti anteriori al 12 aprile 2025; il testo indica il quinquennio dal deposito della relazione dell’esercizio del danno, la cui applicazione temporale richiede verifica autonoma.
Esempio pratico
Per condotta colposa successiva al 12 aprile 2025 e compenso annuo percepito di 8.000 euro si verifica un tetto di 120.000 euro, ferme prova del danno, causalità e assenza di dolo.
Giurisprudenza
Limiti di responsabilità e fatti anteriori alla riforma
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 1390, 2026, Rv. 677050-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La disciplina del secondo comma introdotta nel 2025 ha natura sostanziale e non si applica ai fatti anteriori al 12 aprile 2025.
Fonte →Omessa vigilanza e prova del nesso causale
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 24004, 2025, Rv. 675936-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Chi agisce deve dimostrare violazione dei doveri, danno da condotta degli amministratori e nesso causale. L’attivazione diligente rileva se avrebbe ragionevolmente impedito o ridotto il danno.
Fonte →