Codice civile
Art. 2439 c.c. — Sottoscrizione e versamenti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione X - Delle modificazioni dello statuto
Testo dell'articolo
Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I soci o terzi sottoscrivono azioni dell’aumento.
Alla sottoscrizione versano almeno il 25% del nominale e tutto il soprapprezzo; l’unico socio versa integralmente. L’aumento parziale è possibile se la delibera lo prevede espressamente.
Un termine di sottoscrizione non rende automaticamente scindibile l’aumento. Somme versate, conferimenti non monetari e attestazione hanno regole distinte.
Esempio pratico
Un aumento di 100.000 euro resta sottoscritto per 70.000: si esegue per tale importo solo se la delibera prevedeva la scindibilità.
Giurisprudenza
Impegno a sottoscrivere prima della delibera
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 8876, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il socio può impegnarsi a sottoscrivere un aumento futuro; di regola l’impegno dipende dalla delibera tempestiva e, per azioni eccedenti la sua opzione, dal mancato esercizio altrui.
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