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Codice civile

Art. 2444 c.c. — Iscrizione nel registro delle imprese 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione X - Delle modificazioni dello statuto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’aumento è stato eseguito e deve risultare nel registro. L’attestazione rende conoscibile la parte dell’aumento effettivamente sottoscritta, distinta dalla sola misura che la deliberazione aveva autorizzato.

Gli amministratori depositano entro trenta giorni dalla sottoscrizione l’attestazione dell’esecuzione; prima dell’iscrizione l’aumento non può essere menzionato negli atti societari. Si ricostruiscono sottoscrizioni, data rilevante e deposito dell’attestazione, verificando il contenuto pubblicizzato e le condizioni dell’aumento.

La delibera iscritta e l’attestazione dell’esecuzione sono adempimenti distinti. L’ammontare attestato deve corrispondere alla sottoscrizione effettiva. La pubblicità non sana conferimenti irregolari. L’indicazione negli atti del nuovo capitale non può anticipare l’adempimento cui il codice la subordina.

Esempio pratico

Dopo la chiusura della sottoscrizione la società deposita l’attestazione prima di aggiornare l’indicazione del capitale sulla carta intestata.

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