Codice civile
Art. 2447-quater c.c. — Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo dell'articolo
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La delibera di destinazione deve diventare opponibile e i creditori vogliono tutelarsi.
Deposito e iscrizione seguono il 2436; creditori anteriori possono opporsi entro sessanta giorni e il tribunale può permettere l’esecuzione con garanzia idonea.
La tutela non usa il termine di novanta giorni della riduzione volontaria. Iscrizione e completamento dell’opposizione incidono sulla separazione.
Esempio pratico
Dopo l’iscrizione un creditore anteriore valuta l’opposizione entro sessanta giorni alla destinazione di beni.