Codice civile
Art. 2460 c.c. — Modificazioni dell'atto costitutivo
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VI - Società in accomandita per azioni
Testo dell'articolo
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa' per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le modifiche dell’atto costitutivo della SAPA richiedono sia la deliberazione assembleare sia l’approvazione di tutti gli accomandatari.
L’assemblea applica le maggioranze della SPA straordinaria; il consenso degli accomandatari è un requisito ulteriore connesso alla loro posizione personale e gestionale.
Il possesso della maggioranza del capitale non sostituisce il consenso di un accomandatario contrario. Restano necessari controllo notarile e pubblicità delle modificazioni secondo le norme compatibili.
Esempio pratico
La maggioranza vota un nuovo oggetto sociale, ma un accomandatario non approva: il requisito speciale della modifica resta insoddisfatto.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.