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Codice civile

Art. 2459 c.c. — Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilita' 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VI - Società in accomandita per azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilita'.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Gli accomandatari non votano con le proprie azioni sulle nomine e revoche dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza e sull’azione di responsabilità.

La regola protegge l’autonomia del controllo rispetto a soci che sono anche amministratori. Il divieto dipende dall’oggetto della deliberazione e dalla qualità di accomandatario.

Non è un’esclusione generale dal voto su qualsiasi questione. Occorre calcolare correttamente le maggioranze secondo le norme applicabili, senza trasformare un’astensione obbligatoria in una generica perdita della qualità di socio.

Esempio pratico

L’accomandatario detiene il 40% delle azioni: non usa quei voti per scegliere i sindaci chiamati a controllarne la gestione.

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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