Codice civile
Art. 2482 c.c. — Riduzione del capitale sociale
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
La riduzione del capitale sociale puo' avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale puo' essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La riduzione reale del capitale della SRL può avvenire mediante rimborso ai soci o liberazione da versamenti ancora dovuti, nei limiti consentiti.
La decisione diventa eseguibile solo dopo novanta giorni dall’iscrizione se nessun creditore anteriore si oppone. Il tribunale può autorizzare l’esecuzione se il pericolo manca o è prestata garanzia idonea.
Non va confusa con la riduzione che prende atto di perdite già subite. La disciplina dei minimi e delle SRL a capitale ridotto richiede un coordinamento concreto: non ogni eccedenza contabile è distribuibile senza tutela dei creditori.
Esempio pratico
I soci riducono il capitale da 80.000 a 40.000 euro con rimborso: attendono il termine per l’opposizione prima di eseguire i pagamenti.
Note
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