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Art. 2503-bis c.c. — Obbligazioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I possessori di obbligazioni delle societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Gli obbligazionisti godono della tutela di opposizione prevista per i creditori, salvo che l’assemblea degli obbligazionisti abbia approvato la fusione. Le obbligazioni convertibili richiedono inoltre una protezione delle possibilità di conversione.

L’avviso sulla Gazzetta Ufficiale deve precedere di almeno novanta giorni l’iscrizione del progetto; i titolari possono convertire entro trenta giorni dalla pubblicazione. Chi non converte deve ricevere diritti equivalenti.

La modifica dei diritti è possibile con l’approvazione dell’assemblea competente. L’assenso degli azionisti non sostituisce quello degli obbligazionisti, né rende superflua la verifica delle condizioni del prestito.

Esempio pratico

Beta ha un prestito convertibile: prima di iscrivere il progetto pubblica l’avviso e permette la conversione nel termine previsto, garantendo diritti equivalenti a chi mantiene le obbligazioni.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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