Codice civile
Art. 2504 c.c. — Atto di fusione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società
Testo dell'articolo
La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il procedimento si conclude con un atto pubblico di fusione e le relative iscrizioni. La forma notarile e la pubblicità rendono identificabili contenuto e partecipanti dell’operazione.
Il notaio o gli amministratori competenti curano il deposito entro trenta giorni nei registri delle sedi indicate. Il deposito della risultante o incorporante non può precedere quelli delle altre partecipanti.
La sola decisione di fusione non equivale all’atto conclusivo. Quando occorre provare in giudizio successione e titolarità dei diritti, vanno documentati atto e formalità rilevanti, senza affidarsi a meri annunci aziendali.
Esempio pratico
Alfa produce in giudizio l’atto notarile e le iscrizioni per dimostrare di essere succeduta a Beta nel credito che chiede al debitore.
Giurisprudenza
Prova della fusione in giudizio
Corte di cassazione, n. 20453, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per dimostrare il subentro nel credito, un semplice estratto non autenticato dell’atto di fusione non basta nella fattispecie indicata dalla fonte editoriale: occorre la documentazione integrale nelle forme richieste.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.