Codice civile
Art. 251 c.c. — Autorizzazione al riconoscimento
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento
Testo dell'articolo
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il riconoscimento di un figlio nato da persone legate dai vincoli di parentela o affinità indicati dalla norma richiede l’autorizzazione del giudice. Il controllo riguarda l’interesse del figlio e i pregiudizi che potrebbero derivargli: la relazione tra gli adulti non giustifica un’esclusione automatica del figlio dal riconoscimento.
Esempio pratico
Due fratelli hanno avuto un figlio. Per riconoscerlo devono ottenere l’autorizzazione giudiziale, che valuta la situazione del bambino e le conseguenze del riconoscimento.