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Codice civile

Art. 250 c.c. — Riconoscimento 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento . Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente .

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Madre e padre possono riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, insieme o con atti separati. Dai quattordici anni serve l’assenso del figlio; sotto tale età rileva il consenso del genitore che ha già riconosciuto, sostituibile dal giudice nell’interesse del minore. Prima dei sedici anni del genitore occorre autorizzazione. Per la PMA va applicata anche la disciplina speciale come integrata da Corte costituzionale 68/2025.

Esempio pratico

Il genitore che ha riconosciuto per primo rifiuta il consenso per un figlio di dieci anni: l’altro può ricorrere al giudice, che valuta concretamente l’interesse del minore e adotta i provvedimenti previsti.

Giurisprudenza

  • PMA estera e madre intenzionale

    Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 4977, Rv. 677114-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.

    Fonte →
  • Riconoscimento e interesse superiore del minore

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 25473, Rv. 676322-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di filiazione, sebbene l'art. 250 c.c. tuteli congiuntamente sia l'interesse del genitore al riconoscimento, sia quello del figlio a sperimentare la bigenitorialità, l'indagine giudiziale deve essere improntata, in via prioritaria, alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, in una controversia avente ad oggetto l'accertamento della paternità, aveva ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure nel negare il riconoscimento richiesto, in ragione dell'estrema gravità e violenza delle condotte poste in essere dall'attore, della natura dei reati per i quali era stato condannato ai danni una bambina di neppure quattro anni, temporaneamente affidata alla sua custodia, unitamente alla totale assenza di resipiscenza e all'attuale e concreta attitudine ad istinti pedofili e alla dipendenza ossessiva dalla pornografia).

    Fonte →

Note

Testo del quarto comma coordinato con la riforma processuale. Corte costituzionale 68/2025 ha inciso sull’articolo 8 L. 40/2004, non riscritto direttamente l’articolo 250: per PMA estera e nascita in Italia applicare la disciplina speciale integrata. Distinta la gestazione per altri.

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