Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2516 c.c. — Rapporti con i soci 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare la parità di trattamento dei soci. La regola riguarda il modo in cui attribuisce vantaggi e richiede prestazioni nello scambio mutualistico.

Occorre confrontare soci che si trovano in condizioni pertinenti analoghe e verificare i criteri adottati. Differenze fondate su qualità, quantità o condizioni dello scambio possono avere una giustificazione coerente.

Parità non significa identità di ogni prestazione indipendentemente dai fatti. Il rapporto mutualistico conserva autonomia rispetto a quello sociale: inadempimenti e rimedi vanno individuati sul rapporto effettivamente controverso.

Esempio pratico

Due soci consegnano prodotti dello stesso tipo e qualità alle stesse condizioni: un prezzo diverso senza ragione richiede verifica rispetto alla parità di trattamento.

Giurisprudenza

  • Rimedi contrattuali nello scambio mutualistico

    Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 14850, 2024, Rv. 671344-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il rapporto relativo alle prestazioni mutualistiche è ulteriore rispetto alla partecipazione sociale. Nella controversia sulle consegne agricole, la sua autonomia consente i rimedi generali per l’inadempimento contrattuale.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati