Codice civile
Art. 2515 c.c. — Denominazione sociale
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La denominazione deve indicare che si tratta di una società cooperativa. L’indicazione consente a soci e terzi di riconoscere il modello societario e la finalità mutualistica.
Solo una società conforme al tipo cooperativo può usare quella qualificazione. La forma della denominazione deve essere coordinata con l’atto costitutivo e con le informazioni dovute negli atti sociali.
Il comma soppresso sull’indicazione del numero dell’albo non è riproposto come obbligo derivante da questa disposizione. Ciò non elimina eventuali obblighi informativi previsti da altre norme vigenti.
Esempio pratico
Una nuova società mutualistica sceglie “Servizi Alfa società cooperativa”; una comune SRL non può presentarsi ai clienti come cooperativa soltanto per scelta commerciale.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.