Codice civile
Art. 2527 c.c. — Requisiti dei soci
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Lo statuto determina requisiti e procedura di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica. La selezione deve essere giustificabile in relazione alla cooperativa.
Non possono essere ammessi soggetti che esercitano in proprio imprese identiche o affini in concorrenza. È possibile una categoria di soci in formazione o inserimento, entro un terzo dei cooperatori e per non oltre cinque anni.
L’apertura della cooperativa non comporta un diritto incondizionato all’ammissione. I requisiti non possono diventare un pretesto discriminatorio; cessazione dei requisiti ed esclusione richiedono il procedimento pertinente.
Esempio pratico
Una cooperativa riserva una categoria temporanea a soci da formare: verifica il limite di un terzo e programma il passaggio alla categoria ordinaria entro cinque anni.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.