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Codice civile

Art. 2519 c.c. — Norme applicabili 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Alle societa' cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societa' per azioni.

L'atto costitutivo puo' prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le cooperative seguono in via integrativa la disciplina della SPA, soltanto nei limiti compatibili con il modello mutualistico. Lo statuto può adottare quella della SRL nelle condizioni dimensionali indicate.

La scelta SRL è ammessa con meno di venti soci cooperatori oppure con attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro. Occorre poi coordinare ciascuna regola con le disposizioni cooperative speciali.

Il rinvio non permette di sostituire capitale variabile, voto e mutualità con regole incompatibili. Le soglie sono alternative; anche una cooperativa con disciplina SRL deve rispettare le prescrizioni specifiche sugli organi.

Esempio pratico

Una cooperativa con quindici soci inserisce nello statuto il rinvio alla SRL, ma mantiene l’organo amministrativo collegiale richiesto dall’art. 2542.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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