Codice civile
Art. 2519 c.c. — Norme applicabili
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Alle societa' cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societa' per azioni.
L'atto costitutivo puo' prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le cooperative seguono in via integrativa la disciplina della SPA, soltanto nei limiti compatibili con il modello mutualistico. Lo statuto può adottare quella della SRL nelle condizioni dimensionali indicate.
La scelta SRL è ammessa con meno di venti soci cooperatori oppure con attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro. Occorre poi coordinare ciascuna regola con le disposizioni cooperative speciali.
Il rinvio non permette di sostituire capitale variabile, voto e mutualità con regole incompatibili. Le soglie sono alternative; anche una cooperativa con disciplina SRL deve rispettare le prescrizioni specifiche sugli organi.
Esempio pratico
Una cooperativa con quindici soci inserisce nello statuto il rinvio alla SRL, ma mantiene l’organo amministrativo collegiale richiesto dall’art. 2542.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.