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Art. 2524 c.c. — Variabilita' del capitale 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il capitale sociale non e' determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle societa' cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La societa' puo' deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo' essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il capitale della cooperativa è variabile: l’ingresso di nuovi soci non richiede ogni volta una modifica dell’atto costitutivo. La struttura rende compatibili ammissioni e uscite con la continuità dell’organizzazione.

L’ammissione segue l’art. 2528. La cooperativa può anche deliberare un aumento formale del capitale modificando l’atto; in tal caso operano le regole richiamate e la disciplina dell’opzione.

Variabilità non significa libertà di ignorare conferimenti, limiti delle partecipazioni o procedimento di ammissione. Un aumento statutario resta distinto dalla semplice sottoscrizione del nuovo socio.

Esempio pratico

La cooperativa ammette cinque nuovi soci che sottoscrivono le quote previste: non modifica lo statuto soltanto per l’aumento dovuto a quelle ammissioni.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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