Codice civile
Art. 2520 c.c. — Leggi speciali
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le leggi speciali possono regolare particolari categorie di cooperative; il codice si applica per quanto compatibile. Le stesse leggi possono prevedere cooperative destinate a beni o servizi per categorie di persone diverse dai soci.
È necessario identificare la categoria e la disciplina speciale concretamente applicabile, poi verificare il rapporto con le norme generali. Il criterio di compatibilità va valutato sulla singola disposizione.
Non basta invocare una finalità sociale per sottrarsi alla disciplina ordinaria. Le deroghe richiedono una base normativa specifica e non si estendono automaticamente ad altre categorie.
Esempio pratico
Una cooperativa appartenente a una categoria regolata da una legge speciale verifica prima quelle prescrizioni e applica le norme del codice che non siano incompatibili.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.