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Codice civile

Art. 2525 c.c. — Quote e azioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' per le azioni superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu' di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Quote e azioni delle cooperative hanno limiti di valore e di concentrazione per preservare il carattere personale della partecipazione. Il valore minimo è venticinque euro; le azioni non possono superare cinquecento euro nominali.

Il limite ordinario della partecipazione è centomila euro, salve leggi speciali. Nelle cooperative con più di cinquecento soci lo statuto può elevarlo sino al due per cento del capitale, con la disciplina delle eccedenze prevista.

Sono previste eccezioni per conferimenti in natura o crediti, capitalizzazione di utili e ristorni, soci diversi dalle persone fisiche e strumenti finanziari. Il limite al capitale posseduto non va confuso con il numero di voti.

Esempio pratico

Un socio persona fisica vuole sottoscrivere centoventimila euro: la cooperativa verifica se ricorre una deroga prevista, invece di accettare automaticamente l’intero importo.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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