Codice civile
Art. 2528 c.c. — Procedura di ammissione e carattere aperto della societa'
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’ammissione è deliberata dagli amministratori su domanda dell’interessato e comunicata con annotazione nel libro dei soci. Il nuovo socio versa quota o azioni e l’eventuale soprapprezzo determinato nelle forme previste.
Il rigetto deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni. L’interessato può chiedere entro sessanta giorni che decida l’assemblea, la quale si pronuncia alla prima convocazione successiva se non appositamente convocata.
Il procedimento non attribuisce automaticamente la qualità di socio a chi presenta domanda. Gli amministratori rendono conto nella relazione al bilancio delle ragioni delle determinazioni assunte; motivazione e criteri statutari restano controllabili.
Esempio pratico
Il consiglio nega una domanda per mancanza di un requisito: deve motivare e comunicare; il richiedente può attivare tempestivamente il riesame assembleare.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.