Codice civile
Art. 2530 c.c. — Trasferibilita' della quota o delle azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio puo' recedere dalla societa' con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non puo' essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella societa'.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le quote o azioni non possono essere trasferite con effetto verso la cooperativa senza autorizzazione degli amministratori. Il controllo permette di verificare che il nuovo socio abbia i requisiti mutualistici.
La richiesta è comunicata nelle forme previste; entro sessanta giorni va comunicata la decisione. Il silenzio consente il trasferimento nei termini normativi se il cessionario ha i requisiti; il diniego motivato è opponibile in tribunale entro sessanta giorni.
Se lo statuto vieta la cessione, il socio può recedere con preavviso di novanta giorni, ma non prima di due anni dall’ingresso. La mancanza di autorizzazione concerne l’efficacia verso la società e non prova da sola la nullità del contratto tra le parti.
Esempio pratico
Un socio vende la quota a un soggetto qualificato e chiede autorizzazione: il consiglio deve valutare e rispondere nel termine; il compratore non può pretendere l’iscrizione ignorando il procedimento.
Giurisprudenza
Cessione non autorizzata ed efficacia relativa
Corte di cassazione, n. 21644, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’assenza dell’autorizzazione impedisce l’efficacia della cessione verso la cooperativa, ma non comporta di per sé inefficacia del contratto nei rapporti tra gli altri soggetti. La tutela riguarda la selezione della compagine sociale.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.