Codice civile
Art. 2535 c.c. — Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione. L'atto costitutivo puo' prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in piu' rate entro un termine massimo di cinque anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
In caso di uscita o morte, la partecipazione viene liquidata sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si verifica l’evento. Il calcolo considera anche perdite e soprapprezzo nei termini indicati.
Lo statuto stabilisce criteri compatibili con la legge; il pagamento avviene entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. La componente derivante da capitalizzazione di utili o ristorni può essere dilazionata sino a cinque anni con interessi legali.
Il termine non decorre automaticamente dal giorno del recesso. I versamenti per lo scambio mutualistico possono avere titolo diverso dal conferimento: non si presume che ogni somma versata sia parte della quota da liquidare.
Esempio pratico
Il socio esce a settembre: la quota è calcolata sul bilancio di quell’esercizio e pagata entro il termine dall’approvazione, mentre anticipazioni per un alloggio richiedono una verifica distinta.
Giurisprudenza
Quota sociale e anticipazioni per l’alloggio
Corte di cassazione, n. 16304, 2009 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
All’uscita del socio di cooperativa edilizia vanno distinte liquidazione del capitale e restituzione delle anticipazioni per l’alloggio quando lo scopo non sia stato raggiunto. Il credito restitutorio non attribuisce automaticamente un diritto di trattenere l’immobile.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.