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Codice civile

Art. 2549 c.c. — Nozione 

Libro V - Del lavoro · Titolo VII - Dell’associazione in partecipazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’associazione in partecipazione attribuisce all’associato una quota degli utili dell’impresa o di determinati affari in cambio di un apporto. Non costituisce automaticamente una società né attribuisce la gestione all’associato.

Il contratto deve identificare apporto e partecipazione; per un associato persona fisica l’apporto non può comprendere lavoro, nemmeno in parte. La regola vigente del 2015 va distinta dalle limitazioni precedenti.

Il vecchio limite dei tre associati con lavoro non è il criterio vigente per i nuovi contratti. La qualificazione dipende dalla sostanza dell’accordo; gestione, rendiconto e perdite si verificano nelle disposizioni successive.

Esempio pratico

Un investitore persona fisica apporta capitale per partecipare agli utili di un affare; non può inserire nello stesso apporto una prestazione lavorativa propria, anche accessoria.

Giurisprudenza

  • Limite storico degli associati con lavoro

    Corte di cassazione, n. 33058, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nel regime della legge n. 92/2012 il limite dei tre associati con apporto lavorativo riguardava l’attività o l’affare e non ciascuna unità produttiva. La ripartizione dell’impresa in più sedi non moltiplicava il limite.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Divieto vigente di apporto lavorativo della persona fisica dal 2015; il precedente sul limite del 2012 è solo storico.

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