Codice civile
Art. 2551 c.c. — Diritti ed obbligazioni dei terzi
Libro V - Del lavoro · Titolo VII - Dell’associazione in partecipazione
Testo dell'articolo
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nell’associazione in partecipazione i rapporti con i terzi fanno capo all’associante. L’associato partecipa ai risultati secondo il contratto interno, senza diventare per questo contitolare esterno dell’impresa.
Occorre individuare chi ha stipulato il contratto con il terzo e con quali poteri. La ripartizione di utili e perdite tra associante e associato non modifica automaticamente il soggetto obbligato verso clienti o fornitori.
La norma non esclude obblighi assunti autonomamente dall’associato, garanzie personali o responsabilità per condotte proprie. La qualificazione dell’accordo deve rispecchiare la sua sostanza, anziché la sola denominazione scelta.
Esempio pratico
Il fornitore vende merci all’associante: chiede a lui il pagamento, mentre l’associato risponde solo se ha assunto un distinto obbligo verso il fornitore.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.