Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2551 c.c. — Diritti ed obbligazioni dei terzi 

Libro V - Del lavoro · Titolo VII - Dell’associazione in partecipazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Nell’associazione in partecipazione i rapporti con i terzi fanno capo all’associante. L’associato partecipa ai risultati secondo il contratto interno, senza diventare per questo contitolare esterno dell’impresa.

Occorre individuare chi ha stipulato il contratto con il terzo e con quali poteri. La ripartizione di utili e perdite tra associante e associato non modifica automaticamente il soggetto obbligato verso clienti o fornitori.

La norma non esclude obblighi assunti autonomamente dall’associato, garanzie personali o responsabilità per condotte proprie. La qualificazione dell’accordo deve rispecchiare la sua sostanza, anziché la sola denominazione scelta.

Esempio pratico

Il fornitore vende merci all’associante: chiede a lui il pagamento, mentre l’associato risponde solo se ha assunto un distinto obbligo verso il fornitore.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati