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Art. 2550 c.c. — Pluralita' di associazioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo VII - Dell’associazione in partecipazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Salvo patto contrario, l’associante deve ottenere il consenso dei precedenti associati prima di attribuire nuove partecipazioni nella medesima impresa o affare. La regola protegge il quadro economico dell’accordo già concluso.

Occorre confrontare oggetto dei contratti, successione temporale e clausole che consentano nuove associazioni. Una partecipazione riferita a un affare diverso non ricade automaticamente nel divieto.

Il consenso riguarda i precedenti associati; non si presume una subordinazione identica per attribuzioni realmente contestuali. Il patto contrario deve essere verificato, senza inferirlo dal solo potere gestorio dell’associante.

Esempio pratico

Dopo aver attribuito ad Anna una quota degli utili dello stesso affare, l’associante vuole coinvolgere Luca: verifica il consenso di Anna o una clausola che consenta l’ulteriore partecipazione.

Giurisprudenza

  • Associazioni contestuali e consenso

    Corte di cassazione, n. 2715, 1996 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La fonte distingue l’ingresso successivo, che richiede il consenso dei precedenti associati salvo patto contrario, da attribuzioni realmente contestuali a due persone, senza un associato anteriore identificabile.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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