Codice civile
Art. 2552 c.c. — Diritti dell'associante e dell'associato
Libro V - Del lavoro · Titolo VII - Dell’associazione in partecipazione
Testo dell'articolo
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La gestione spetta all’associante, mentre l’associato può esercitare il controllo previsto dal contratto. Il diritto al rendiconto permette comunque di conoscere il risultato dell’affare o della gestione prolungata.
Il rendiconto è dovuto al compimento dell’affare oppure annualmente se la gestione dura oltre un anno. Deve rappresentare i fatti economici pertinenti in modo da consentire la verifica della partecipazione agli utili e alle perdite.
Controllare non significa assumere automaticamente la cogestione. Il contratto può modulare le modalità di controllo, ma non cancellare il diritto legale al rendiconto; il saldo non può fondarsi su entrate soltanto apparenti ignorando mancati incassi rilevanti.
Esempio pratico
L’associato finanzia un affare che dura due anni: riceve il rendiconto annuale e verifica se i crediti indicati siano stati effettivamente incassati.
Giurisprudenza
Rendiconto e incassi effettivi
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 11532, 2024, Rv. 671114-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il rendiconto deve rappresentare i fatti della gestione che producono entrate e uscite, con il relativo saldo. Applicando il criterio di cassa indicato dalla massima, anche il mancato incasso di un credito deve incidere sulla rappresentazione del risultato.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.