Codice civile
Art. 2563 c.c. — Ditta
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo II - Della ditta e dell’insegna
Testo dell'articolo
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La ditta è il nome con cui l’imprenditore esercita l’impresa e sul quale ha un diritto esclusivo nei limiti di legge. Deve contenere almeno il cognome o la sigla, salvo la disciplina della ditta derivata.
La scelta deve rispettare i diritti anteriori e le regole di differenziazione. Ditta, denominazione societaria, insegna e marchio possono svolgere funzioni diverse anche quando utilizzano la stessa parola.
L’uso come ditta non prova automaticamente un preuso come marchio. La ditta non costituisce un autonomo soggetto obbligato distinto dall’imprenditore: occorre individuare la persona o società titolare.
Esempio pratico
Un imprenditore usa un nome di fantasia con la propria sigla: nei contratti identifica comunque il titolare dell’impresa e verifica che il nome non confonda i clienti con un concorrente.
Giurisprudenza
Ditta e marchio di fatto distinti
Corte di cassazione, n. 9889, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente editoriale richiede prova dell’uso del segno nella funzione concretamente invocata: impiego come ditta o denominazione non dimostra automaticamente l’uso come marchio, né il contrario.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.