Codice civile
Art. 2564 c.c. — Modificazione della ditta
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo II - Della ditta e dell’insegna
Testo dell'articolo
Quando la ditta e' uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo' creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e' esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Una ditta uguale o simile a una già usata deve essere differenziata quando possa creare confusione in ragione dell’attività e del luogo. La regola protegge l’identificazione commerciale dell’impresa.
La modifica o integrazione deve essere concretamente idonea a distinguere i segni. Per le imprese commerciali il testo attribuisce l’obbligo a chi ha iscritto la ditta successivamente.
La semplice somiglianza verbale non esaurisce il giudizio: contano attività, area e possibilità di confusione. Le relazioni tra iscrizione, uso anteriore e tutele speciali vanno verificate senza presumere un monopolio su qualunque parola.
Esempio pratico
Due attività analoghe nella stessa zona adottano ditte confondibili: quella obbligata integra il nome con elementi realmente distintivi, non con un’aggiunta impercettibile.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.