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Art. 2564 c.c. — Modificazione della ditta 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo II - Della ditta e dell’insegna

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando la ditta e' uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo' creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e' esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Una ditta uguale o simile a una già usata deve essere differenziata quando possa creare confusione in ragione dell’attività e del luogo. La regola protegge l’identificazione commerciale dell’impresa.

La modifica o integrazione deve essere concretamente idonea a distinguere i segni. Per le imprese commerciali il testo attribuisce l’obbligo a chi ha iscritto la ditta successivamente.

La semplice somiglianza verbale non esaurisce il giudizio: contano attività, area e possibilità di confusione. Le relazioni tra iscrizione, uso anteriore e tutele speciali vanno verificate senza presumere un monopolio su qualunque parola.

Esempio pratico

Due attività analoghe nella stessa zona adottano ditte confondibili: quella obbligata integra il nome con elementi realmente distintivi, non con un’aggiunta impercettibile.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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