Codice civile
Art. 2570 c.c. — Marchi collettivi
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo III - Del marchio
Testo dell'articolo
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il marchio collettivo consente a soggetti con funzione di garanzia di concedere l’uso del segno a produttori o commercianti secondo un regolamento. La garanzia può riguardare origine, natura o qualità.
Registrazione, soggetti legittimati e condizioni d’uso richiedono il coordinamento con il codice della proprietà industriale. Il regolamento definisce requisiti e modalità di controllo dei soggetti autorizzati.
Non basta denominare collettivo un comune marchio commerciale. Vanno distinti i marchi di certificazione e le eventuali tutele geografiche speciali: il testo civilistico è una cornice e non sostituisce i requisiti settoriali.
Esempio pratico
Un’associazione disciplina l’uso del proprio segno da parte dei produttori aderenti: verifica le condizioni legali e adotta un regolamento che renda controllabili le qualità garantite.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.