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Codice civile

Art. 2569 c.c. — Diritto di esclusivita' 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo III - Del marchio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La registrazione di un marchio nuovo e distintivo attribuisce l’uso esclusivo per i prodotti o servizi registrati, nei limiti della disciplina speciale. Per il segno non registrato resta il regime del preuso.

Si controllano registrazione, titolarità, categorie e segni anteriori. Il rischio di confusione e la validità sono valutati secondo le regole dei marchi, considerando la specifica domanda o controversia.

Il diritto non si estende indistintamente a ogni settore, territorio o uso della parola. Marchi notori, decadenza, usi consentiti e ulteriori limiti dipendono dalle leggi speciali; registrazione e contraffazione comportano valutazioni diverse.

Esempio pratico

Una società registra un segno per determinati servizi: prima di contestare un altro uso identifica prodotti, pubblico e tipo di tutela concretamente invocata.

Giurisprudenza

  • Registrazione e rischio di confusione

    Corte di cassazione, sez. 1, n. 280, 2025, Rv. 673600-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Per la registrazione di un marchio successivo il confronto con quello anteriore riguarda i segni registrati, secondo la valutazione astratta indicata dalla rassegna. Il giudizio di contraffazione tiene invece conto anche dell’uso e della percezione concreta.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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