Codice civile
Art. 2582 c.c. — Ritiro dell'opera dal commercio
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto e' personale e intrasmissibile.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per gravi ragioni morali l’autore può ritirare l’opera dal commercio, indennizzando chi ha acquistato i diritti di utilizzazione indicati. È una facoltà personale e intrasmissibile.
Occorre accertare gravità delle ragioni e soggetti cui l’indennizzo è dovuto, seguendo la disciplina speciale del procedimento. Il ritiro incide su utilizzazioni già consentite e richiede una valutazione concreta.
Non basta un ripensamento commerciale o il desiderio di un prezzo migliore. Il diritto non si trasmette liberamente a cessionari o eredi e non elimina l’obbligo di indennizzare gli aventi diritto.
Esempio pratico
L’autore invoca una grave ragione morale per ritirare un’opera già concessa all’editore: verifica presupposti, procedimento e indennizzo, anziché ordinare semplicemente la cessazione senza conseguenze.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.