Codice civile
Art. 2581 c.c. — Trasferimento dei diritti di utilizzazione
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti e il contratto tra vivi deve essere provato per iscritto. La cessione riguarda diritti patrimoniali individuabili, non ogni legame personale dell’autore con l’opera.
L’accordo deve consentire di ricostruire utilizzazioni, ambito e condizioni attribuite. Si distingue la cessione dalla licenza o da una semplice consegna del supporto.
La forma indicata è richiesta per la prova e non va trasformata senza base speciale in nullità generalizzata. La paternità e la tutela morale non passano automaticamente insieme allo sfruttamento economico.
Esempio pratico
L’autrice autorizza per iscritto l’edizione cartacea: il contratto viene esaminato prima di presumere che includa anche traduzioni, adattamenti e distribuzione digitale.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.