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Art. 2581 c.c. — Trasferimento dei diritti di utilizzazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti e il contratto tra vivi deve essere provato per iscritto. La cessione riguarda diritti patrimoniali individuabili, non ogni legame personale dell’autore con l’opera.

L’accordo deve consentire di ricostruire utilizzazioni, ambito e condizioni attribuite. Si distingue la cessione dalla licenza o da una semplice consegna del supporto.

La forma indicata è richiesta per la prova e non va trasformata senza base speciale in nullità generalizzata. La paternità e la tutela morale non passano automaticamente insieme allo sfruttamento economico.

Esempio pratico

L’autrice autorizza per iscritto l’edizione cartacea: il contratto viene esaminato prima di presumere che includa anche traduzioni, adattamenti e distribuzione digitale.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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