Codice civile
Art. 2583 c.c. — Leggi speciali
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Esercizio e durata dei diritti sulle opere dell’ingegno sono regolati dalle leggi speciali. Il codice enuncia la cornice, mentre la disciplina autorale determina condizioni, limiti ed eccezioni.
Occorre individuare il diritto concretamente esercitato e il soggetto titolare, quindi consultare la normativa speciale e transitoria applicabile. Diritti morali, patrimoniali e connessi possono seguire regimi differenti.
Non si ricava un’unica durata per ogni diritto dal solo codice. Le riforme, comprese quelle sulle nuove tecnologie, vanno coordinate senza applicare indistintamente versioni storiche.
Esempio pratico
Per usare una registrazione di un’opera si verificano separatamente durata del diritto sull’opera e diritti sulla prestazione e sulla registrazione stessa.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Consolidato WIPO Lex 2017; articolo in versione 1 nel corrente indice Normattiva; confronto editoriale del testo, uso limitato all’articolo immutato.