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Art. 2582 c.c. — Ritiro dell'opera dal commercio 

Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto e' personale e intrasmissibile.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per gravi ragioni morali l’autore può ritirare l’opera dal commercio, indennizzando chi ha acquistato i diritti di utilizzazione indicati. È una facoltà personale e intrasmissibile.

Occorre accertare gravità delle ragioni e soggetti cui l’indennizzo è dovuto, seguendo la disciplina speciale del procedimento. Il ritiro incide su utilizzazioni già consentite e richiede una valutazione concreta.

Non basta un ripensamento commerciale o il desiderio di un prezzo migliore. Il diritto non si trasmette liberamente a cessionari o eredi e non elimina l’obbligo di indennizzare gli aventi diritto.

Esempio pratico

L’autore invoca una grave ragione morale per ritirare un’opera già concessa all’editore: verifica presupposti, procedimento e indennizzo, anziché ordinare semplicemente la cessazione senza conseguenze.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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