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Art. 2589 c.c. — Trasferibilita' 

Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I diritti derivanti dalle invenzioni industriali sono trasferibili, con esclusione del diritto personale a essere riconosciuto autore. La circolazione economica della privativa non modifica la paternità inventiva.

Si identificano il diritto ceduto, i soggetti titolari e le condizioni contrattuali. Licenze, cessioni e pubblicità seguono le regole speciali applicabili al titolo.

La disponibilità di informazioni tecniche non prova da sola il trasferimento del brevetto. Il contratto deve essere valutato nel suo oggetto; eventuali contitolarità o diritti di terzi possono limitarne gli effetti.

Esempio pratico

La società acquista i diritti patrimoniali su un’invenzione e può sfruttarla nei limiti del titolo, ma non attribuisce a un proprio dirigente la qualità di inventore al posto dell’autore effettivo.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Consolidato WIPO Lex 2017; articolo in versione 1 nel corrente indice Normattiva; confronto editoriale del testo, uso limitato all’articolo immutato.

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