Codice civile
Art. 2585 c.c. — Oggetto del brevetto
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Testo dell'articolo
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’articolo identifica invenzioni nuove con applicazione industriale, includendo processi, macchine, strumenti, prodotti e applicazioni tecniche qualificate. La brevettabilità concreta richiede il completamento della disciplina speciale.
Occorre verificare novità, attività inventiva, industrialità e ulteriori condizioni del codice della proprietà industriale. L’applicazione tecnica di un principio scientifico è distinta dalla mera enunciazione del principio.
Un’idea astratta o una scoperta, da sola, non diventa brevettabile per il suo interesse scientifico. Il testo civilistico non esaurisce esclusioni, procedura e delimitazione mediante rivendicazioni.
Esempio pratico
Un inventore propone un dispositivo che risolve un problema produttivo: confronta la soluzione con lo stato della tecnica e verifica i requisiti prima di presumere l’esclusiva.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Consolidato WIPO Lex 2017; articolo in versione 1 nel corrente indice Normattiva; confronto editoriale del testo, uso limitato all’articolo immutato.