Codice civile
Art. 2590 c.c. — Invenzione del prestatore di lavoro
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Testo dell'articolo
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il lavoratore ha diritto al riconoscimento della paternità dell’invenzione realizzata nel rapporto di lavoro. Titolarità patrimoniale, remunerazione e ulteriori obblighi sono affidati alle leggi speciali.
Si verificano contenuto del rapporto, mansioni, retribuzione dell’attività inventiva e condizioni della disciplina applicabile. Per l’equo premio e per la ricerca istituzionale possono operare presupposti specifici.
Essere dipendente non cancella la paternità, ma non significa neppure possedere sempre tutti i diritti economici. I precedenti su regimi anteriori e sulle vecchie competenze non sostituiscono la normativa industrialistica attuale.
Esempio pratico
Una dipendente realizza un’invenzione durante il lavoro: resta riconosciuta come inventrice, mentre titolarità e possibile premio sono valutati sulla disciplina speciale e sul contratto.
Giurisprudenza
Determinazione dell’equo premio e arbitrato
Corte di cassazione, sez. 1, n. 19724, 2025, Rv. 675952-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il procedimento dell’art. 64, comma 4, CPI per quantificare l’equo premio è qualificato dalla rassegna come arbitrato, perché dirime una controversia sulla misura del premio, anziché determinare un elemento di un contratto già concluso.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.