Codice civile
Art. 2621-ter c.c. — Non punibilita' per particolare tenuita'
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo I - Falsità
Testo dell'articolo
Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per la particolare tenuità delle false comunicazioni sociali il giudice deve attribuire rilievo prevalente all’entità dell’eventuale danno arrecato alla società, ai soci o ai creditori.
La valutazione avviene nel quadro dell’art. 131-bis del codice penale e riguarda i fatti degli artt. 2621 e 2621-bis. Si devono verificare tutti i requisiti generali della causa di non punibilità, oltre al parametro speciale del danno.
L’assenza di un danno già misurabile non comporta automaticamente irrilevanza penale del falso. La particolare tenuità esclude la punibilità nei casi ammessi, mentre la lieve entità dell’art. 2621-bis comporta un diverso trattamento sanzionatorio.
Esempio pratico
Per un falso contabile circoscritto il giudice esamina l’eventuale danno e gli altri requisiti di tenuità; non può limitarsi ad affermare che la società non ha perso denaro.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.