Codice civile
Art. 2640 c.c. — Circostanza attenuante
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali
Testo dell'articolo
Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuita' la pena e' diminuita.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Quando un reato societario degli articoli precedenti ha causato un’offesa di particolare tenuità, la pena è diminuita. La disposizione consente di proporzionare il trattamento alla concreta gravità dell’offesa.
La valutazione considera il bene protetto e l’intera condotta, non soltanto l’ammontare del danno economico. Deve essere motivata in relazione alla fattispecie e alle conseguenze accertate.
L’attenuante non equivale alla causa di non punibilità e non rende automaticamente lieve un fatto riferito a una piccola società. Va coordinata con i regimi speciali delle false comunicazioni sociali e con le regole penali generali.
Esempio pratico
Per un reato societario con effetti limitati il giudice può valutare la diminuzione di pena, distinguendola dalla diversa questione dell’eventuale non punibilità per particolare tenuità.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.