Codice civile
Art. 2621-bis c.c. — Fatti di lieve entita'
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo I - Falsità
Testo dell'articolo
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per le false comunicazioni sociali di lieve entità è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo un reato più grave. La lieve entità si valuta considerando società, modalità ed effetti della condotta.
La norma applica lo stesso trattamento ai fatti riguardanti società sotto i limiti richiamati dalla legge fallimentare e prevede, in questo caso, la querela dei soggetti indicati. Il rinvio testuale storico va coordinato con l’entrata in vigore del Codice della crisi.
La piccola dimensione non equivale alla non punibilità. Lieve entità, regime delle società minori e particolare tenuità sono questioni diverse. Non si possono applicare soglie o procedibilità senza verificarne il coordinamento normativo e temporale.
Esempio pratico
Una piccola società presenta una falsità di modesto impatto: il giudice valuta separatamente gli elementi del reato, l’eventuale lieve entità e il regime di procedibilità applicabile.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Rinvio testuale alla legge fallimentare mantenuto; richiesto coordinamento con il Codice della crisi per il caso concreto.