Codice civile
Art. 2627 c.c. — Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo II - Illeciti degli amministratori
Testo dell'articolo
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La distribuzione di utili non conseguiti o riservati per legge e di riserve legalmente indisponibili è punita con l’arresto fino a un anno, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Occorre accertare l’effettiva ripartizione, l’esistenza degli utili e la disponibilità delle riserve. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per approvare il bilancio estingue il reato.
Essendo una contravvenzione, l’elemento soggettivo va valutato secondo le regole penali proprie di tale categoria. Una generica promessa di restituzione non realizza l’estinzione e la regolarizzazione non elimina automaticamente ogni effetto civile.
Esempio pratico
L’amministratore distribuisce come dividendo una riserva non distribuibile: la tempestiva ricostituzione effettiva può avere l’effetto estintivo previsto dalla norma.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.