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Codice civile

Art. 2628 c.c. — Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante 

Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo II - Illeciti degli amministratori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrita' del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa' controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Gli amministratori sono puniti fino a un anno di reclusione per acquisti o sottoscrizioni vietati di azioni o quote proprie, oppure della controllante, che danneggiano il capitale o le riserve indisponibili.

Devono concorrere l’operazione non consentita e la lesione patrimoniale indicata. La ricostituzione del capitale o delle riserve prima del termine di approvazione del bilancio dell’esercizio interessato estingue il reato.

Non ogni violazione formale nelle operazioni su partecipazioni integra questa fattispecie. Vanno individuati il divieto applicabile al tipo societario, il danno e l’elemento soggettivo. Il vecchio art. 2630-bis non è una norma attuale concorrente.

Esempio pratico

Una società acquista proprie quote in un caso vietato e intacca una riserva indisponibile: la verifica riguarda sia l’illiceità dell’acquisto sia la concreta lesione e l’eventuale ricostituzione tempestiva.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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