Codice civile
Art. 2635-ter c.c. — Pene accessorie
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali
Testo dell'articolo
La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per chi è già stato condannato per la corruzione passiva direttiva o la corrispondente istigazione passiva, una nuova condanna per il primo comma dell’art. 2635 comporta l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese.
Occorre verificare la precedente condanna rilevante e l’esatta fattispecie della nuova condanna. La durata e gli effetti dell’interdizione vanno coordinati con la disciplina del codice penale.
La pena accessoria non si applica indistintamente a qualsiasi corruttore o sottoposto. La disposizione richiede le specifiche condizioni soggettive e penali indicate, che non possono essere sostituite da un generico precedente disciplinare.
Esempio pratico
Un dirigente già condannato per istigazione passiva alla corruzione viene poi condannato per corruzione passiva ex art. 2635, primo comma: si verifica l’applicazione dell’interdizione prevista.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.