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Codice civile

Art. 2645 c.c. — Altri atti soggetti a trascrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non e' richiesta o e' richiesta a effetti diversi.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Anche gli atti diversi da quelli nominativamente elencati devono essere trascritti quando producono su immobili o diritti immobiliari gli stessi effetti delle fattispecie dell’art. 2643, salvo una diversa previsione di legge.

La verifica riguarda l’effetto giuridico effettivo, non soltanto il nome attribuito all’atto. Devono sussistere titolo idoneo, identificazione del bene e rispetto delle regole formali della pubblicità.

La norma amplia le forme negoziali o provvedimentali considerate, ma non permette di trascrivere qualsiasi obbligazione personale. Restano le ipotesi in cui la legge esclude la formalità o le assegna effetti differenti.

Esempio pratico

Un accordo qualificato dalle parti in modo atipico produce un vero trasferimento immobiliare: la verifica dell’effetto può imporne la trascrizione anche se il nome contrattuale non compare nell’elenco.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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