Codice civile
Art. 2644 c.c. — Effetti della trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nel conflitto tra acquisti incompatibili dal medesimo autore, la priorità della trascrizione o iscrizione regola l’opponibilità. Un acquisto anteriore non trascritto può non prevalere su un acquisto successivo pubblicato prima.
Occorrono titoli e diritti in conflitto rientranti nel sistema della norma, identità del bene e verifica delle formalità. Dopo la trascrizione dell’acquisto, una successiva formalità contro il suo autore non gli è opponibile nei termini previsti.
La pubblicità non prova da sola la validità del titolo e non risolve indistintamente i conflitti con acquisti originari. La possibile responsabilità del venditore o di un terzo che abbia concorso nell’illecito resta distinta dalla priorità pubblicitaria.
Esempio pratico
Il proprietario vende lo stesso appartamento ad Anna e poi a Bruno; Bruno trascrive per primo: si valuta la sua priorità secondo l’art. 2644, separatamente dalle pretese di Anna contro il venditore.
Giurisprudenza
Priorità dell’ipoteca rispetto all’accordo conciliativo
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 565, 2025, Rv. 673536-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La trascrizione successiva dell’accordo di mediazione sull’usucapione non prevale sull’ipoteca già iscritta. L’opponibilità va verificata secondo il regime proprio dell’accordo e l’ordine delle formalità.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.