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Codice civile

Art. 2644 c.c. — Effetti della trascrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Nel conflitto tra acquisti incompatibili dal medesimo autore, la priorità della trascrizione o iscrizione regola l’opponibilità. Un acquisto anteriore non trascritto può non prevalere su un acquisto successivo pubblicato prima.

Occorrono titoli e diritti in conflitto rientranti nel sistema della norma, identità del bene e verifica delle formalità. Dopo la trascrizione dell’acquisto, una successiva formalità contro il suo autore non gli è opponibile nei termini previsti.

La pubblicità non prova da sola la validità del titolo e non risolve indistintamente i conflitti con acquisti originari. La possibile responsabilità del venditore o di un terzo che abbia concorso nell’illecito resta distinta dalla priorità pubblicitaria.

Esempio pratico

Il proprietario vende lo stesso appartamento ad Anna e poi a Bruno; Bruno trascrive per primo: si valuta la sua priorità secondo l’art. 2644, separatamente dalle pretese di Anna contro il venditore.

Giurisprudenza

  • Priorità dell’ipoteca rispetto all’accordo conciliativo

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 565, 2025, Rv. 673536-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La trascrizione successiva dell’accordo di mediazione sull’usucapione non prevale sull’ipoteca già iscritta. L’opponibilità va verificata secondo il regime proprio dell’accordo e l’ordine delle formalità.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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