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Codice civile

Art. 2646 c.c. — Trascrizione delle divisioni 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le divisioni immobiliari e i provvedimenti che assegnano o attribuiscono i beni divisi devono essere trascritti. Vanno pubblicati anche domanda di divisione giudiziale e opposizione per gli effetti previsti dall’art. 1113.

Occorre distinguere il titolo divisorio dalle formalità processuali e verificare quali creditori o aventi causa debbano partecipare perché la divisione sia efficace nei loro confronti.

La trascrizione della domanda non produce indistintamente gli effetti di ogni domanda giudiziale immobiliare. La disciplina della divisione e la tutela degli aventi causa richiedono il coordinamento con l’art. 1113 e con la continuità.

Esempio pratico

Due fratelli dividono gli immobili ereditati: trascrivono il titolo divisorio e verificano le formalità e gli interventi necessari per i creditori iscritti e gli aventi causa.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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