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Codice civile

Art. 2647 c.c. — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La norma prescrive la trascrizione immobiliare del fondo patrimoniale e degli atti relativi all’esclusione di beni dalla comunione o al suo scioglimento. La pubblicità riguarda anche beni successivamente inclusi o esclusi.

Occorre individuare i coniugi contro cui eseguire la formalità e il titolo del vincolo o dell’acquisto personale. Per il fondo testamentario il conservatore provvede d’ufficio insieme alla trascrizione dell’acquisto mortis causa.

La trascrizione del fondo non sostituisce l’annotazione richiesta a margine dell’atto di matrimonio per l’opponibilità della convenzione. La protezione verso i creditori richiede inoltre il controllo dei presupposti sostanziali dell’art. 170.

Esempio pratico

I coniugi costituiscono un fondo con una casa: devono curare sia la pubblicità immobiliare sia l’annotazione matrimoniale, senza ritenere sufficiente la prima per opporlo al creditore.

Giurisprudenza

  • Annotazione matrimoniale e fondo patrimoniale

    Corte di cassazione, n. 12545, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La trascrizione immobiliare del fondo non supplisce alla mancanza dell’annotazione matrimoniale richiesta per l’opponibilità. Un’annotazione successiva all’iscrizione ipotecaria non rende il fondo opponibile al creditore già garantito.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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