Codice civile
Art. 2647 c.c. — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La norma prescrive la trascrizione immobiliare del fondo patrimoniale e degli atti relativi all’esclusione di beni dalla comunione o al suo scioglimento. La pubblicità riguarda anche beni successivamente inclusi o esclusi.
Occorre individuare i coniugi contro cui eseguire la formalità e il titolo del vincolo o dell’acquisto personale. Per il fondo testamentario il conservatore provvede d’ufficio insieme alla trascrizione dell’acquisto mortis causa.
La trascrizione del fondo non sostituisce l’annotazione richiesta a margine dell’atto di matrimonio per l’opponibilità della convenzione. La protezione verso i creditori richiede inoltre il controllo dei presupposti sostanziali dell’art. 170.
Esempio pratico
I coniugi costituiscono un fondo con una casa: devono curare sia la pubblicità immobiliare sia l’annotazione matrimoniale, senza ritenere sufficiente la prima per opporlo al creditore.
Giurisprudenza
Annotazione matrimoniale e fondo patrimoniale
Corte di cassazione, n. 12545, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La trascrizione immobiliare del fondo non supplisce alla mancanza dell’annotazione matrimoniale richiesta per l’opponibilità. Un’annotazione successiva all’iscrizione ipotecaria non rende il fondo opponibile al creditore già garantito.
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Note
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