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Codice civile

Art. 2649 c.c. — Cessione dei beni ai creditori 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione e' stata trascritta.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La cessione dei beni ai creditori deve essere trascritta se comprende immobili. Dopo la formalità, trascrizioni o iscrizioni di acquisti contro il debitore eseguite successivamente non sono efficaci rispetto ai creditori beneficiari.

La cessione deve essere quella destinata alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del ricavato. Occorre individuare immobili, creditori e titolo idoneo, distinguendo i poteri conferiti dalla titolarità dei beni.

La norma non trasforma automaticamente la cessione in un trasferimento di proprietà. Restano le priorità già consolidate e la disciplina del contratto, incluse le posizioni dei creditori estranei e le eventuali procedure concorsuali.

Esempio pratico

Un debitore cede la liquidazione di alcuni immobili ai creditori: la trascrizione protegge la destinazione nei confronti delle formalità successive previste dalla norma.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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