Codice civile
Art. 2648 c.c. — Accettazione di eredita' e acquisto di legato
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485.
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Si trascrivono gli acquisti immobiliari per accettazione ereditaria e per legato. Per l’eredità occorre il titolo formale che documenta l’accettazione; per il legato è sufficiente l’estratto autentico del testamento.
Per l’accettazione tacita possono essere usati gli atti nelle forme previste. Dal 18 dicembre 2025 è ammesso anche un atto pubblico o una scrittura autenticata con dichiarazione sostitutiva dell’erede o del suo successore universale, attestante l’accettazione ex art. 476 o la qualità acquisita ex art. 485.
La nuova via documentale non crea retroattivamente un’accettazione inesistente e non elimina i suoi presupposti. La denuncia fiscale di successione non coincide automaticamente con il titolo per la trascrizione. I precedenti anteriori alla riforma vanno limitati alle modalità allora considerate.
Esempio pratico
Prima di vendere una casa ereditaria, l’erede documenta l’accettazione tacita nella forma ammessa e ne cura la trascrizione, anche tramite la nuova dichiarazione se ne ricorrono i requisiti.
Giurisprudenza
Sentenza esecutiva e acquisto ereditario
Corte di cassazione, n. 9436, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La sentenza che esegue il preliminare contro gli eredi del venditore può costituire titolo anche per trascrivere la loro accettazione tacita, quando ne presuppone l’acquisto ereditario. Non serve necessariamente una separata pronuncia di accertamento della successione.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Nuovo ultimo periodo del terzo comma introdotto dall’art. 41 della legge n. 182/2025, vigente dal 18 dicembre 2025; massime antecedenti limitate alla via documentale esaminata.