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Codice civile

Art. 266 c.c. — Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La norma riguarda l’incapacità derivante da interdizione giudiziale. Il rappresentante dell’interdetto può impugnare il riconoscimento; una volta revocata l’interdizione, può agire l’autore entro un anno dalla revoca. Non ogni fragilità personale coincide con la condizione tipica prevista da questo articolo.

Esempio pratico

Una persona riconosce un figlio mentre è interdetta giudizialmente. Il tutore verifica il rimedio; dopo la revoca dell’interdizione l’autore dispone del termine annuale stabilito dalla norma.

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