Codice civile
Art. 427 c.c. — Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il giudice può modulare alcuni atti consentiti all’interdetto o all’inabilitato. Gli atti compiuti senza le condizioni prescritte possono essere annullati dai soggetti legittimati; quelli anteriori alla protezione dell’interdetto richiedono la diversa verifica del 428.
Esempio pratico
Una sentenza consente all’inabilitato un determinato atto oltre l’ordinaria amministrazione senza curatore: si controlla questa previsione prima di contestare l’atto per mancanza di assistenza.
Giurisprudenza
Scelta della misura e conservazione dell’autonomia
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 6079, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente richiamato confronta tutela, curatela e sostegno chiedendo quale risposta protegga meglio quella persona nei compiti che deve affrontare. La scelta non dipende soltanto da una scala astratta di gravità della malattia: contano attività, durata dell’impedimento, capacità rimaste e possibilità di costruire un aiuto proporzionato.
Fonte →
Note
Modulazione giudiziale delle capacità e annullabilità dei singoli atti, non nullità generale. Il precedente 6079/2020 è sistematico sulla proporzionalità della misura e non sostituisce i presupposti delle azioni di annullamento.